Il decreto-legge n. 18 del 2020, (c.d. “Decreto Cura Italia”), recante misure connesse all’emergenza epidemiologica COVID-19, tra le numerose e diverse previsioni, è intervenuto anche a regolare alcuni aspetti importanti per gli adempimenti e le prossime scadenze dei nostri Circoli e di tutti gli enti del terzo settore.
Ecco di seguito, nel dettaglio, le disposizioni che ci riguardano.
- Proroghe per la convocazione degli organi sociali e altre semplificazioni per gli enti non profit
- Articolo 35: Proroga del termine per gli adeguamenti statutari e per l’approvazione dei bilanci di Onlus, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e imprese sociali
Viene prorogato al 31 ottobre 2020 il termine per l’adeguamento alle disposizioni introdotte dalla riforma del Terzo settore degli statuti originariamente fissato al 30 giugno. Pertanto, sarà possibile per questi enti continuare a beneficiare, entro il nuovo termine del 31 ottobre 2020, della semplificazione che consiste nell’approvazione con le maggioranze dell’assemblea ordinaria delle modifiche di “mero adeguamento” alla riforma (ossia quelle modifiche volte ad adeguare lo statuto a disposizioni inderogabili, o ad escludere l’applicazione di disposizioni derogabili con apposita clausola statutaria).Sollecitiamo comunque la trasmissione delle modifiche statutarie dei circoli che hanno già provveduto.
È prorogato inoltre al 31 ottobre anche il termine per l’approvazione dei bilanci, laddove la relativa scadenza sia prevista nel periodo emergenziale (ossia nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020).
Daremo successive indicazioni riguardo l’approvazione tramite videoconferenza del bilancio.
- Articolo 73: Semplificazioni in materia di organi collegiali
La disposizione consente fino al 31 luglio 2020 di potersi riunire in videoconferenza anche se i propri statuti non lo prevedono. È richiesta, in ogni caso, un’adeguata pubblicità per le sedute nonché lo svolgimento di queste ultime nel rispetto dei criteri di trasparenza, tracciabilità, e con modalità che consentano di identificare i partecipanti.
- Articolo 61: Sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria
Il decreto prevede specifiche ipotesi di sospensione dei versamenti. In particolare sono sospesi i termini in scadenza dal 2 marzo al 30 aprile 2020 relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte effettuate in qualità di sostituti d’imposta ai sensi degli artt. 23 e 24 D.P.R. n. 600 del 1973, nonché i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
I versamenti in questione sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Sono altresì sospesi i termini dei versamenti IVA in scadenza nel mese di marzo 2020. I versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
- Articolo 62: Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi
Sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020: gli adempimenti sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.
La sospensione dei versamenti IVA si applica a soggetti titolari di Partita IVA che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.
I versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.